Sostanze chimiche pericolose negli articoli
Ogni azienda che produce, assembla, importa o anche semplicemente distribuisce articoli o prodotti contenenti sostanze pericolose in quantità superiore al solo 0,1 per cento in peso, ha l’obbligo di notifica all’ECHA.
Prima di addentrarci alcune definizioni
ECHA (European Chemicals Agency) è l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con sede a Helsinki. L’Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento e ha realizzato una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall’industria.
SVHC (Substances of Very High Concern) sono le sostanze estremamente preoccupanti, ovvero quelle sostanze che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente.
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Il regolamento REACH è entrato in vigore nel 2007 per proteggere la salute umana e l’ambiente limitando l’uso di determinate sostanze pericolose nei prodotti fabbricati e venduti nell’Unione europea (UE) e per aumentare la competitività dell’industria chimica dell’UE. Una volta che una sostanza è confermata come SVHC, viene aggiunta all’elenco delle sostanze candidate, che contiene sostanze, la cui priorità è determinata dall’ECHA, per l’eventuale inclusione nell’elenco delle autorizzazioni.
Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) mira a limitare l’impatto e l’esposizione di specifiche sostanze pericolose per i consumatori e l’ambiente e ridurre l’esposizione professionale quando i prodotti o le apparecchiature sono fabbricati, riciclati o inviati allo smaltimento finale. Per essere conformi alla direttiva RoHS dell’UE, le aziende devono mettere in atto misure per controllare l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e fornire documentazione che dimostri la conformità a tutti gli aspetti di questa direttiva sul mercato unico europeo.
SCiP è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”) istituito per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti. ECHA ha avuto il compito di creare la Banca Dati SCIP per accogliere le informazioni che riguardano l’intero ciclo di vita dei prodotti e materiali, incluso lo stato di rifiuto. Favorendo l’accesso alle informazioni, il DB SCIP intende sostenere decisioni di acquisto consapevoli da parte dei consumatori e attività di recupero. Oggi (nov.2021) sono circa 7 milioni gli articoli registrati
Infine la definizione ufficiale di Articolo: articolo è un qualsiasi oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
Qual è l’obiettivo?
La banca dati SCiP mira ad approfondire la conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute in articoli e prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella fase in cui diventano rifiuti. Inoltre, la banca dati:
- mira a ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti,
- incoraggia la sostituzione di tali sostanze con alternative più sicure,
- contribuisce a una migliore economia circolare.
Quindi?
Quindi se la tua azienda produce, assembla, importa o anche semplicemente distribuisce articoli o prodotti contenenti sostanze pericolose, dallo scorso 5 gennaio 2021 è diventata obbligatoria la notifica all’ECHA. Una notifica che riguarda appunto le sostanze pericolose denominate SVHC, contenute negli articoli in quantità superiore allo 0,1 per cento in termini di peso su peso, quindi anche piccole quantità.
Per sapere quali sono queste sostanze pericolose è necessario accedere al portale dell’ECHA in un apposito elenco in continuo aggiornamento. Attualmente, la lista contiene oltre 200 sostanze, molte delle quali sono ampiamente usate nel settore industriale.
E quindi è altamente probabile che siano presenti nei tuoi articoli.
La prima cosa da fare allora è acquisire informazioni dai tuoi fornitori sui componenti / articoli / materiali che utilizzi nei prodotti che tu realizzi. Per saperlo devi pertanto chiederlo ai tuoi fornitori. Anche il fabbricante conto terzi o il fabbricante in conto lavoro può essere chiamato in causa.
Naturalmente a tua volta dovrai comunicare la presenza di queste sostanze pericolose in ciò che produci (l’oggetto complesso). E anche i tuoi clienti a loro volta potrebbero chiederti informazioni sulla presenza di queste sostanze sui tuoi prodotti, perché anche loro hanno l’obbligo di comunicarlo ed eventualmente di effettuare la registrazione.
Quali obblighi dunque per l’azienda?
Prima di tutto hai l’obbligo di effettuare questa verifica, cioè devi avere le informazioni necessarie.
Una volta effettuata questa verifica, se chiaramente le sostanze non sono presenti o sono presenti in quantità inferiore allo 0,1 per cento in peso non hai obblighi aggiuntivi.
Qualora invece le sostanze siano presenti devi presentare una notifica attraverso un meccanismo appositamente predisposto all’interno del portale web dell’ECHA che ti permette di fare la comunicazione registrandosi, accedendo, creando i tuoi dossier e via dicendo.
Nota bene che non parliamo dello 0,1% del tuo prodotto, ma dello 0,1% di ognuno degli eventuali componenti del tuo articolo.
Come dicevamo sopra, devi quindi, innanzitutto, coinvolgere i tuoi fornitori e spingerli, se non perfino imporgli, che ti forniscano le informazioni dettagliate e i relativi codici SCiP per ciascuno degli articoli che compri da loro, se contengono sostanze SVCH oltre il famoso 0.1% del loro peso, e se prodotti in EU. Se invece importati extra EU dovrai essere tu stesso a fare la notifica.
Siamo più espliciti e brutali: parliamo perfino dello SCiP number della vite, del cavetto, del connettore, ecc.
Ma anche i trattamenti galvanici, la verniciatura e altre attività che vanno a cambiare la forma di un articolo, fanno sì che i soggetti che effettuano questi trattamenti, siano obbligati a notifica, in quanto tutte le volte che un articolo cambia forma/superficie, è un altro articolo, e quindi soggetto all’obbligo di notifica.
Schema esempio da fornitore a produttore
Che tipo di informazioni si devono fornire all’ECHA per gli articolo o oggetti complessi che contengono sostanze SVCH in percentuale superiore allo 0.1?
Bisogna identificare in maniera univoca ogni articolo, bisogna conoscere qual è il nome della sostanza SVHC, il materiale che costituisce l’articolo e la concentrazione della sostanza SVCH contenuta nell’articolo, e quando abbiamo un oggetto complesso specificare quali sono gli articoli che contengono le sostanze SVCH.
In genere le informazioni possono variare a seconda del tipo di prodotto, ma fondamentalmente sono le seguenti informazioni:
• identificazione dell’articolo (brand, nome commerciale, ID, EAN, ISBN, ecc.)
• il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate contenute nell’articolo,
• altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.
Le informazioni contenute nella banca dati SCIP sono messe a disposizione del pubblico, in particolare dei gestori di rifiuti e dei consumatori. I consumatori possono trarre vantaggio da una maggiore conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti. Ciò li aiuterà a compiere scelte più consapevoli quando acquistano i prodotti e promuoverà il loro «diritto di chiedere informazioni».
Sei pronto a questa nuova sfida?
Avrai capito che il tutto si basa su una approfondita conoscenza del prodotto che realizzi, delle sue parti… e nella corretta gestione di una gran quantità di informazioni e dati. Saranno dati relativi ai tuoi prodotti, ai componenti che acquisti dai fornitori, dati relativi alla gestione dei documenti SCIP che dovrai ricevere, assemblare in dossier, inviare al DB Echa e poi comunicare ai tuoi clienti.
È indispensabile poi mantenere un continuo collegamento con i tuoi fornitori, e stimolarli a dichiarare la conformità Reach e Rohs o lo SCip number. E farlo magari più volte all’anno, perché la lista dei prodotti SVCH è in costante aggiornamento.
EKR Orchestra ti può aiutare, con la sua profonda esperienza in knowledge base condivisa, agganciata al tuo ERP.
Per esempio realizzando un portale fornitori che si interfaccia con il tuo ERP e sia in grado di raccogliere tutti i dati che ti servono dai tuoi fornitori.
Oppure creando una dashboard per controllare tutto il flusso e dialogare con ECHA system-to-system, e con i tuoi clienti.
Cosa aspetti? Contattaci per avere maggiori informazioni!